Regio decreto 1103/1882
Art. 72 — Alla fine di ogni trimestre i cancellieri devono trasmettere per via gerarchica al Ministero di Grazia e Gius…
Art. 72. Alla fine di ogni trimestre i cancellieri devono trasmettere per via gerarchica al Ministero di Grazia e Giustizia un prospetto degli articoli inscritti nei campioni, e delle riscossioni o degli annullamenti fatti secondo le speciali istruzioni che saranno date dal Ministero predetto.
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