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Regio decreto 1103/1882

Art. 67 — Il ricevitore, entro quindici giorni dall'effettuata riscossione, deve spedire agli aventi diritto le somme r…

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/67parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 67. Il ricevitore, entro quindici giorni dall'effettuata riscossione, deve spedire agli aventi diritto le somme rispettivamente loro dovute e come sono indicate nelle note comunicategli, facendosene dare quitanza.

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