Regio decreto 1103/1882
Art. 64 — Quando il debitore si presenti per pagare, il ricevitore esamina se la somma offerta corrisponda a quella des…
Art. 64. Quando il debitore si presenti per pagare, il ricevitore esamina se la somma offerta corrisponda a quella designata nell'avviso di cui nell'articolo precedente. Eseguito il pagamento, il ricevitore ne avverte immediatamente il cancelliere, indicandogli la data ed il numero della quitanza, di cui prende nota nel registro, nel margine dell'articolo di credito (Mod. n. 24). Il debitore deve presentare al cancelliere la quitanza perche' ne estragga copia a norma dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1882. Vista la quitanza o ricevuto l'avviso, il cancelliere, quando si tratti di spese penali, spedisce al ricevitore copia della nota perche' faccia la ripartizione delle somme a' termini di legge.
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