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Regio decreto 1103/1882

Art. 56 — I cancellieri incaricati di fare gli atti di riscossione in esecuzione del citato articolo 7 della legge, dev…

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/56parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 56. I cancellieri incaricati di fare gli atti di riscossione in esecuzione del citato articolo 7 della legge, devono osservare le norme delle tariffe vigenti, salve le speciali prescrizioni contenute nel presente capo.

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