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Regio decreto 1103/1882

Art. 50 — La visione degli atti esistenti in cancellerie relativi ad affari definiti, nei casi in cui non e' vietata da…

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/50parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 50. La visione degli atti esistenti in cancellerie relativi ad affari definiti, nei casi in cui non e' vietata dalla legge, e' consentita dal cancelliere dietro domanda in iscritto fatta: a) Avanti alle Preture, ai Tribunali e alle Corti di appello sopra carta da centesimi 50 a' termini del n. 15 dell'articolo 20 della legge di bollo, modificato dall'articolo 7 della legge 11 gennaio 1880, n. 5430 (Serie 2ª); b) Avanti alle Corti di cassazione sopra carta da lira 1, giusta il n. 32 dello stesso articolo 20. Le domande sono conservate dal cancelliere nel volume di cui nella lettera d dell'articolo 33. Non e' necessaria la domanda, scritta per la visione degli atti concernenti affari non definiti, o fatti entro un anno innanzi al giorno in cui se ne chiede visione.

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