Regio decreto 1103/1882
Art. 45 — Qualora un procuratore rappresenti piu' persone deve limitare la domanda ad una sola copia, a meno che l'inte…
Art. 45. Qualora un procuratore rappresenti piu' persone deve limitare la domanda ad una sola copia, a meno che l'interesse delle singole persone non sia diverso. La copia spedita dal cancelliere non puo' essere consegnata alla persona alla quale si deve notificare, ma puo' servire soltanto per l'originale in base al quale si estende la copia da notificarsi, restituendo l'originale colla relazione d'usciere a chi ha richiesta la notificazione. Sugli originali di qualunque atto il cancelliere fa menzione della persona a cui domanda fu fatta la copia, segnandone la data.
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