Regio decreto 1103/1882
Art. 31 — Per gli effetti di cui nell'articolo 561 del Codice di procedura civile, ogni usciere richiesto di eseguire u…
Art. 31. Per gli effetti di cui nell'articolo 561 del Codice di procedura civile, ogni usciere richiesto di eseguire una notificazione di qualche atto di opposizione a sentenza contumaciale o di appello, deve darne immediatamente avviso per iscritto al cancelliere da cui dipende, il quale ne prende nota in fine o nel margine della sentenza originale, oppure ne da' subito partecipazione al cancelliere dell'autorita' giudiziaria che pronuncio' la sentenza, affinche' faccia esso l'annotazione. Le contravvenzioni alla presente disposizione sono punite coll'ammenda di lire 10 per ciascuna, che si applica a norma degli articoli 282 e 285 del regolamento generale giudiziario.
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