Regio decreto 1103/1882
Art. 154 — Fino a che il numero degli alunni non sia ridotto entro i limiti fissati secondo le norme dell'articolo 106, …
Art. 154. Fino a che il numero degli alunni non sia ridotto entro i limiti fissati secondo le norme dell'articolo 106, non si potranno aprire concorsi. Del pari fino a che in ciascun distretto di Corte d'appello il numero degli eleggibili non sia ridotto ad un quinto di quello determinato pel distretto stesso nella tabella B annessa al regolamento approvato col Regio decreto del 5 dicembre 1878, n. 4640 (Serie 2ª) non si potranno aprire gli esami di concorso di cui nell'articolo 118.
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