Regio decreto 1103/1882
Art. 15 — Il foglio d'udienza, prescritto pei Tribunali e per le Corti di appello dall'articolo 248 del regolamento gen…
Art. 15. Il foglio d'udienza, prescritto pei Tribunali e per le Corti di appello dall'articolo 248 del regolamento generale giudiziario, e' tenuto in carta libera. I provvedimenti che, sopra contestazione delle parti, i Tribunali e le Corti danno durante l'udienza, sono scritti sopra carta filigranata e bollata giusta la legge 29 giugno 1882, e ne e' fatta menzione nel foglio di udienza. Essi sono conservati in originale nella cancelleria ed inseriti nel volume di cui negli articoli 35, lettera d, e 37 del presente regolamento. I registri prescritti per le cancellerie delle Corti di cassazione nei numeri 1, 5 e 6 dell'articolo 296 del regolamento generale giudiziario sono tenuti in carta libera.
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