Regio decreto 1103/1882
Art. 147 — La disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 73 e' applicabile alle somme esistenti al 31 dicembre 1882
Art. 147. La disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 73 e' applicabile alle somme esistenti al 31 dicembre 1882. Per le monete e biglietti di valore fuori d'uso che si trovassero in sequestro provvedera' l'autorita' giudiziaria competente.
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