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Regio decreto 1103/1882

Art. 140 — Gli atti fatti anteriormente al 1° gennaio 1883 dei quali occorra fare uso in giudizio possono essere prodott…

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/140parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 140. Gli atti fatti anteriormente al 1° gennaio 1883 dei quali occorra fare uso in giudizio possono essere prodotti come si trovano, purche' siano conformi alle prescrizioni delle leggi di bollo e registro allora vigenti. I provvedimenti che fossero dati dopo il 31 dicembre 1882 sopra ricorsi prodotti anteriormente devono essere scritti in fogli separati con bollo prescritto dalla legge 29 giugno 1882, e le copie tanto del ricorso quanto del provvedimento da conservarsi o da rilasciarsi, giusta il precedente articolo 26, sono scritte sulla nuova carta. Gli atti d'istruzione delle cause non compiuti al 31 dicembre 1882 sono proseguiti sulla nuova carta, annullandosi con due linee diagonalmente le facciate rimaste in bianco nei fogli di carta posti fuori d'uso. Le sentenze originali che al 1° gennaio 1883 si trovassero gia' scritte sulla vecchia carta, senza essere ancora state pubblicate, sono prima della pubblicazione presentate dal cancelliere all'ufficio del registro per il pagamento del supplemento della tassa di bollo in sostituzione dei diritti aboliti. Le domande, difese, comparse conclusionali e le relative copie gia' preparate per cause pendenti al 31 dicembre 1882 sopra carta da bollo in uso fino a detto giorno, ma non ancora notificate, comunicate, proposte o depositate, non possono usarsi dopo il 1° gennaio 1883, se prima non sia pagata la differenza della tassa di bollo, come al precedente capoverso.

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