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Regio decreto 1103/1882

Art. 137 — Quando l'opera dei funzionari di cancelleria, e degli alunni non fosse sufficiente, il pretore od il presiden…

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Art. 137. Quando l'opera dei funzionari di cancelleria, e degli alunni non fosse sufficiente, il pretore od il presidente potra' autorizzare la temporanea assunzione di diurnisti a cottimo, fissando previamente il compenso per ogni pagina di copiatura.

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