Regio decreto 1103/1882
Art. 13 — Gli atti di procedimento speciale regolati dalle leggi 20 aprile 1871, n
Art. 13. Gli atti di procedimento speciale regolati dalle leggi 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª), 30 dicembre 1876, n. 3591 (Serie 2ª), e 2 aprile 1882, n. 674 (Serie 3ª), per la riscossione delle imposte dirette, sono esenti dalle tasse di bollo stabilite dalla legge 29 giugno 1882. Gli altri atti fatti, a richiesta degli esattori, colla procedura ordinaria civile, sono eseguiti in carta libera, ma le tasse sono notate a debito, per l'azione di ricuperamento, quando le spese non siano poste a carico dell'esattore.
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