Regio decreto 1103/1882
Art. 123 — Compiuti gli elaborati il candidato, dopo di averli firmati, li presenta alla Commissione, la quale nota sui …
Art. 123. Compiuti gli elaborati il candidato, dopo di averli firmati, li presenta alla Commissione, la quale nota sui manoscritti l'ora della consegna. Un commissario assiste sempre agli esami ed invigila perche' i concorrenti non conferiscano fra di loro, ne' con estranei, e non consultino opere legali, o scritto qualunque, tranne i Codici ed i testi delle leggi. La Commissione deve dichiarare nullo l'esame del concorrente, il quale contravvenisse alle disposizioni del capoverso precedente.
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