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Regio decreto 1103/1882

Art. 118 — L'alunno per essere nominato agli uffici di cancelleria o di segreteria deve superare un esame di concorso a'…

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Art. 118. L'alunno per essere nominato agli uffici di cancelleria o di segreteria deve superare un esame di concorso a' termini degli articoli 160 e 161 della legge sull'ordinamento giudiziario, modificati colla legge del 23 dicembre 1875, n. 2839 (Serie2ª). Gli esami hanno luogo ogni anno, in ciascun distretto di Corte di appello, ove se ne verifichi il bisogno, e per quel numero di posti che sara' fissato dal Ministro di Grazia e Giustizia, sulla proposta del primo presidente e del procuratore generale della Corte rispettiva.

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