Regio decreto 1103/1882
Art. 114 — Gli alunni devono prestare servizio gratuito per un tempo non minore di un anno, trascorso il quale possono c…
Art. 114. Gli alunni devono prestare servizio gratuito per un tempo non minore di un anno, trascorso il quale possono conseguire uno dei posti retribuiti in quanto ve ne siano disponibili. Gli alunni sono promossi ai posti retribuiti e destinati ai diversi uffizi giudiziari a norma della pianta, dal primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale, e tenuto conto: a) Dell'anzianita' degli aspiranti; b) Delle cognizioni, dell'operosita' e della diligenza di cui ciascuno diede prova, nonche' dell'attitudine dimostrata per la carriera delle cancellerie o segreterie; c) Della condotta morale tenuta in ufficio e fuori; d) Degli speciali lavori fatti.
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