Regio decreto 1103/1882
Art. 104 — I conti consuntivi sono compilati dai cancellieri ed esaminati ed approvati nel gennaio d'ogni anno dai funzi…
Art. 104. I conti consuntivi sono compilati dai cancellieri ed esaminati ed approvati nel gennaio d'ogni anno dai funzionari, dalle Commissioni e dai Collegi che a termini dell'articolo 100 approvano i preventivi. I capi dei Collegi possono, in qualunque momento quando credono necessario, domandare conto agli uffici dipendenti dell'amministrazione delle spese d'ufficio. Nel mese di febbraio di ogni anno i procuratori generali delle Corti di appello trasmettono al Ministero di Grazia e Giustizia un sommario dei resoconti approvati per le cancellerie delle Corti, dei Tribunali e delle Preture del rispettivo distretto, indicando la somma totale corrisposta ad ogni ufficio per le spese dell'anno precedente, quella effettivamente erogata, ed il sopravanzo che si fosse verificato. I procuratori generali delle Corti di cassazione trasmettono del pari al Ministero il sommario del resoconto per la cancelleria della Corte. Il cancelliere conserva le quitanze per essere presentate ad ogni richiesta dell'autorita' superiore. Nel caso che si verifichi un sopravanzo, il medesimo e' impiegato in quegli usi che saranno determinati dalla Commissione o dal Collegio.
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