Regio decreto 1084/1872
Art. 21 — I geografi ed i topografi avranno i seguenti pareggiamenti di rango ad ufficiali dell'esercito: Geografo capo…
Art. 21. I geografi ed i topografi avranno i seguenti pareggiamenti di rango ad ufficiali dell'esercito: Geografo capo - rango di colonnello, Topografo capo - rango di luogotenente colonnello, Geografo principale e topografo principale - rango di maggiore, Geografo e topografo - rango di capitano, Aiutante geografo ed aiutante topografo - rango di luogotenente. Gli allievi topografi e gli aiutanti calcolatori non hanno pareggiamento di rango.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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