Regio decreto 4708/1868
Art. 8 — L'intimazione si fa mediante consegna di una copia autenticata dal Contabile della predetta ingiunzione al de…
Art. 8. L'intimazione si fa mediante consegna di una copia autenticata dal Contabile della predetta ingiunzione al debitore personalmente o al suo domicilio o residenza o dimora, oppure a chi lo rappresenta, per mezzo di usciere, il quale ne estende la relazione sull'ingiunzione originale. Ai debitori d'ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, tale intimazione sara' fatta secondo le norme stabilite per le citazioni dagli articoli 141 e 142 del vigente Codice di procedura civile.
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