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Regio decreto 4708/1868

Art. 8 — L'intimazione si fa mediante consegna di una copia autenticata dal Contabile della predetta ingiunzione al de…

ELI /it/regio-decreto/1868/11/15/4708/art/8parte di Regio decreto 4708/1868
Art. 8. L'intimazione si fa mediante consegna di una copia autenticata dal Contabile della predetta ingiunzione al debitore personalmente o al suo domicilio o residenza o dimora, oppure a chi lo rappresenta, per mezzo di usciere, il quale ne estende la relazione sull'ingiunzione originale. Ai debitori d'ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, tale intimazione sara' fatta secondo le norme stabilite per le citazioni dagli articoli 141 e 142 del vigente Codice di procedura civile.

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