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Regio decreto 4708/1868

Art. 6 — L'ingiunzione e' il primo coattivo atto per la riscossione delle multe, dei dazi, dei canoni e delle spese, d…

ELI /it/regio-decreto/1868/11/15/4708/art/6parte di Regio decreto 4708/1868
Art. 6. L'ingiunzione e' il primo coattivo atto per la riscossione delle multe, dei dazi, dei canoni e delle spese, di cui nell'articolo precedente, e consiste nell'ordine emesso dal Contabile delle Gabelle, di pagare entro 15 giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. Essa deve contenere, oltre alla designazione della persona o delle persone debitrici, e delle somme dovute, la indicazione chiara e precisa della causa del debito, la distinta della liquidazione e tutti gli elementi sui quali si fonda la domanda, non che l'Ufficio contabile, presso il quale devesi eseguire il chiesto pagamento. Trattandosi di piu' debitori, s'indichera' la quota di debito spettante a ciascuno di essi, e quando vi fosse solidarieta' fra i medesimi, ne sara' pur fatta espressa menzione.

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