Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 4708/1868Art. 16
Regio decreto 4708/1868

Art. 16 — La decisione delle controversie giudiziali, promosse con l'atto di opposizione e riguardanti i mentovati cred…

ELI /it/regio-decreto/1868/11/15/4708/art/16parte di Regio decreto 4708/1868
Art. 16. La decisione delle controversie giudiziali, promosse con l'atto di opposizione e riguardanti i mentovati crediti, spetta in prima instanza al Tribunale civile nella cui giurisdizione ha sede il Contabile che ha emessa l'ingiunzione, ma colle norme del procedimento sommario stabilite dagli articoli 390 e seguenti del Codice di procedura civile.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 4708/1868 · fonte Normattiva ↗

← Art. 15 Art. 17 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.