Regio decreto 2701/1865
Art. 86 — Nel caso in cui la citazione non potesse aver luogo perche' la persona da citarsi sia morta o non dimori piu'…
Art. 86. Nel caso in cui la citazione non potesse aver luogo perche' la persona da citarsi sia morta o non dimori piu' nel luogo indicato, sara' accordato egualmente agli uscieri lo stesso dritto di cui nel n.° 1.° del citato articolo 80 oltre a quello di trasferta portato dall'articolo 88 se la distanza sara' maggiore di quella fissata in quest'ultimo articolo, purche' siensi uniformati a quanto e' prescritto nei numeri 2.° e 3.° dell'articolo 165 del codice di procedura penale. Quando si venisse in seguito a riconoscere che la persona indicata come residente altrove teneva invece la sua residenza nel comune, l'usciere sara' in obbligo di ripetere l'atto, ne' avra' piu' dritto ad alcuna tassa od indennita', e potra' inoltre essere condannato ad una pena pecuniaria da lire cinque a lire venticinque in caso di giustificata negligenza.
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