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Regio decreto 2701/1865

Art. 81 — Nel caso in cui debba eseguirsi una notificazione ad un difensore di piu' accusati o la pubblicazione ed affi…

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Art. 81. Nel caso in cui debba eseguirsi una notificazione ad un difensore di piu' accusati o la pubblicazione ed affissione di una copia di sentenza concernente piu' persone, gli uscieri non potranno esigere che un solo dritto per ciascuno di tali atti senza aver riguardo al maggior o minor numero degli imputati accusati o condannati.

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