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Regio decreto 2701/1865

Art. 79 — Gli uscieri che si trasferiranno fuori del rispettivo distretto senza avere avuto la commissione nominativa p…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/79parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 79. Gli uscieri che si trasferiranno fuori del rispettivo distretto senza avere avuto la commissione nominativa prescritta dal precedente articolo incorreranno di pien dritto nella perdita delle tasse ed indennita' che loro sarebbero state dovute, e saranno inoltre puniti con ammenda da lire dieci a lire cinquanta.

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