Regio decreto 2701/1865
Art. 76 — Non sara' dovuto alcun dritto per gli atti di cui si tratta nel libro III, titolo IV e VIII del codice di pro…
Art. 76. Non sara' dovuto alcun dritto per gli atti di cui si tratta nel libro III, titolo IV e VIII del codice di procedura penale. Per le richieste, delegazioni, o commissioni accompagnate dalle prescritte note ed istruzioni, per le notificazioni, trasmissioni, presentazioni di ricorsi, atti o memorie, per le visioni, le cedole, i decreti, le ordinanze di citazione, prefissione o proroghe d'udienza non tassate espressamente e specificatamente per le ordinanze di semplice istruzione, di annullamento di procedura, di comparizione personale, di nomina di relatore, e di decisione a porte chiuse, od in generale per ogni atto ed ogni operazione che non siasi espressamente numerata e fissata nella presente tariffa coll'indicazione degli articoli corrispondenti del codice di procedura penale, sara' dovuta per caduno di tali atti una tassa fissa di originale in lire una e centesimi cinquanta per quelli seguiti avanti le corti di cassazione, di lire una per quelli seguiti avanti le corti d'appello, e di centesimi sessanta per quelli seguiti avanti le altre autorita' giudiziarie. Gli stessi diritti sono dovuti se gli atti seguono avanti i cancellieri delle autorita' ora accennate o vengono da essi eseguiti. E' vietato ai cancellieri di esigere altri o maggiori dritti di quelli assegnati dalla presente tariffa, sia a titolo di pronta spedizione, sia come gratificazione o per altra qualsiasi causa a loro favore o per altri d'ufficio o estranei ed in caso di contravvenzione saranno puniti colla sospensione o destituzione a seconda dei casi, e salve le pene maggiori a termini del codice penale.
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