Regio decreto 2701/1865
Art. 72 — Allorche', per procedere a qualcuno degli atti previsti dalla presente tariffa, dovranno i giudici istruttori…
Art. 72. Allorche', per procedere a qualcuno degli atti previsti dalla presente tariffa, dovranno i giudici istruttori, i pretori, i cancellieri e loro sostituti trasportarsi a distanza minore di cinque chilometri, ma fuori del capoluogo di loro residenza avranno dritto ad una tassa a loro favore in lire cinque per caduno. Questo dritto non sara' pero' ripetibile dall'erario, ma solo dai condannati alla fine dei giudizi.
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