Regio decreto 2701/1865
Art. 66 — Per i verbali, gli atti e le scritture che i cancellieri debbono fare sotto il dettato o l'ispezione dei pret…
Art. 66. Per i verbali, gli atti e le scritture che i cancellieri debbono fare sotto il dettato o l'ispezione dei pretori di mandamento, dei giudici istruttori, dei tribunali correzionali e delle corti, non che per gli originali delle sentenze e delle ordinanze, e per gli altri atti che debbono compilare e registrare in conformita' del disposto dal codice di procedura penale, essi esigeranno i dritti fissati nello stato annesso.
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