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Regio decreto 2701/1865

Art. 62 — Gli estratti, le copie e gli atti che i cancellieri e gli uscieri rispettivamente faranno negli affari di cui…

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Art. 62. Gli estratti, le copie e gli atti che i cancellieri e gli uscieri rispettivamente faranno negli affari di cui nell'articolo 60, si dovranno pagare sopra note particolari seguite da un decreto rilasciato dal presidente del collegio o dal pretore.

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