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Regio decreto 2701/1865

Art. 58 — Per l'assistenza agli atti menzionati negli articoli 588 e 589 del codice di procedura penale, la trascrizion…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/58parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 58. Per l'assistenza agli atti menzionati negli articoli 588 e 589 del codice di procedura penale, la trascrizione del processo verbale di esecuzione e la dichiarazione da farsi all'ufficiale dello stato civile e' accordata ai cancellieri delle corti di assise l'indennita' apparente dallo stato anzidetto. Questa indennita' verra' compresa fra le spese a ripetersi, ma non sara' mai anticipata dal pubblico erario. Per l'oggetto anzidetto il cancelliere si rechera' in una casa od in altro luogo che gli sara' designato dall'autorita' amministrativa donde possa vedere l'esecuzione.

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