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Regio decreto 2701/1865

Art. 51 — I dritti di copia non saranno riscossi contemporaneamente alla spedizione se non quando essa venga richiesta …

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/51parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 51. I dritti di copia non saranno riscossi contemporaneamente alla spedizione se non quando essa venga richiesta o dalla parte civile o dall'imputato od accusato che ne facciano dimanda a loro spese. Qualora la parte civile o l'imputato od accusato si trovassero in istato di poverta' debitamente comprovata, i cancellieri sono tenuti di spedire le copie che saranno riconosciute necessarie. Il pubblico ministero ha dritto di richiedere tutte le copie di atti che possono essergli necessarie nell'interesse del servizio. In nessun caso il pubblico erario sara' tenuto di anticipare le relative spese, le quali pero' saranno sempre e tutte ripetibili in fine del giudizio dai condannati.

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