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Regio decreto 2701/1865

Art. 49 — I cancellieri, i depositari pubblici e gli uscieri, oltre le indennita' di viaggio e di soggiorno sovra stabi…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/49parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 49. I cancellieri, i depositari pubblici e gli uscieri, oltre le indennita' di viaggio e di soggiorno sovra stabilite, ne avranno ancora un'altra per ogni vacazione da essi impiegata cioe': I cancellieri delle corti, tribunali, preture, notai ed altri pubblici depositari . . . . . . . L. 3. » Gli uscieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.50 L'importare di queste vacazioni sara' dal pubblico erario solamente anticipato ai notai ed ai pubblici depositari, ma non ai cancellieri ed agli uscieri che avranno il dritto di ripeterlo dai condannati alla fine dei procedimenti, con obbligo pero' ai primi di iscriverlo fra i dritti di originale devoluti all'erario medesimo come ogni altro provento. A queste vacazioni e' parimente applicabile il disposto dai precedenti articoli 21, 22 e 33.

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