Regio decreto 2701/1865
Art. 40 — Gli ufficiali di giustizia, compresi i rispettivi cancellieri e segretari, nonche' le autorita' giudiziarie m…
Art. 40. Gli ufficiali di giustizia, compresi i rispettivi cancellieri e segretari, nonche' le autorita' giudiziarie militari ed i loro segretari, nei casi in cui, a termini del codice di procedura penale, sara' necessaria la loro trasferta, riceveranno senza alcuna distinzione le seguenti indennita': 1.° Per le spese di viaggio e di cibaria purche' si trasferiscano ad una distanza maggiore di cinque chilometri dalla loro residenza, lire sei per ogni giorno aumentato di un quarto quando la detta distanza superi i chilometri venti. 2.° Per le spese di soggiorno, ove questo abbia luogo, lire cinque per ogni giornata. Pel computo dei chilometri di cui al n.° 1, non si potranno cumulare le distanze percorse nell'andata e nel ritorno, ma si terra' conto della sola andata; e percio' nel caso in cui il luogo dove deve eseguirsi la trasferta si trovasse ad una distanza inferiore ai cinque chilometri loro non competera' alcuna indennita' di viaggio e di cibaria.
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