Regio decreto 2701/1865
Art. 277 — Le prescrizioni della presente tariffa per la riscossione delle multe ed ammende e delle spese di giustizia p…
Art. 277. Le prescrizioni della presente tariffa per la riscossione delle multe ed ammende e delle spese di giustizia posta a carico dei cancellieri saranno applicabili soltanto a quelle che si riferiscono alle processure ultimate con sentenze ed ordinanze che saranno pronunciate dal 1.° luglio 1866 in poi, ed agli atti processuali nei quali sara' intervenuta desistenza a partire dal giorno medesimo.
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