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Regio decreto 2701/1865

Art. 272 — Rilevando gli stessi ispettori, che dai cancellieri non si fossero esatte nei termini prescritti le somme dov…

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Art. 272. Rilevando gli stessi ispettori, che dai cancellieri non si fossero esatte nei termini prescritti le somme dovute, dovranno senz'altro darne carico ai medesimi facendone constare dal verbale e promovendone la sollecita riscossione a mezzo degli agenti demaniali. Essi dovranno pure accertare se per parte degli uscieri siensi commesse irregolarita' od omissioni a danno dell'erario e denunciare le rilevate contravvenzioni promovendo l'applicazione delle pene per quelle cui fosse applicabile la prima parte dell'art. 261.

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