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Regio decreto 2701/1865

Art. 268 — Allo scopo di cui negli articoli precedenti gli ispettori demaniali avranno dritto di prendere visione di tut…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/268parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 268. Allo scopo di cui negli articoli precedenti gli ispettori demaniali avranno dritto di prendere visione di tutti gli atti e registri esistenti in cancelleria relativi alle materie penali. I cancellieri sono tenuti di rimettere agli ispettori che si presentano nei loro uffici tutti gli atti e registri che loro verranno richiesti, fatta solo eccezione delle processure che non siano ancora ultimate: essi dovranno giustificare colla presentazione dei registri e delle note di riscontro, la trasmissione ad altri uffici di quelle che non esistessero in cancelleria od in archivio, e dare tutte quelle indicazioni che venissero richieste nel caso si verificassero mancanti atti relativi a tasse. Le contravvenzioni alle prescrizioni di quest'articolo saranno punite con multa non minore di lire cinquanta ed estensibile a lire trecento.

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