Regio decreto 2701/1865
Art. 268 — Allo scopo di cui negli articoli precedenti gli ispettori demaniali avranno dritto di prendere visione di tut…
Art. 268. Allo scopo di cui negli articoli precedenti gli ispettori demaniali avranno dritto di prendere visione di tutti gli atti e registri esistenti in cancelleria relativi alle materie penali. I cancellieri sono tenuti di rimettere agli ispettori che si presentano nei loro uffici tutti gli atti e registri che loro verranno richiesti, fatta solo eccezione delle processure che non siano ancora ultimate: essi dovranno giustificare colla presentazione dei registri e delle note di riscontro, la trasmissione ad altri uffici di quelle che non esistessero in cancelleria od in archivio, e dare tutte quelle indicazioni che venissero richieste nel caso si verificassero mancanti atti relativi a tasse. Le contravvenzioni alle prescrizioni di quest'articolo saranno punite con multa non minore di lire cinquanta ed estensibile a lire trecento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.