Regio decreto 2701/1865
Art. 255 — E' vietato ai cancellieri ed agli uscieri di redigere ricorsi nell'interesse dei condannati, di ingerirsi a l…
Art. 255. E' vietato ai cancellieri ed agli uscieri di redigere ricorsi nell'interesse dei condannati, di ingerirsi a loro favore od altrimenti transigere su multe e spese da essi dovute, sebbene non venga loro corrisposta alcuna somma. Contravvenendo a queste disposizioni saranno puniti con multa da lire trenta a lire cento cinquanta e colla sospensione estensibile a mesi sei salva l'applicazione delle pene piu' gravi in caso si trattasse di reato previsto dal codice penale e del capoverso dell'articolo 76 di questa tariffa.
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