Regio decreto 2701/1865
Art. 249 — I fascicoli di cui nell'articolo precedente porteranno lo stesso numero d'ordine progressivo degli articoli d…
Art. 249. I fascicoli di cui nell'articolo precedente porteranno lo stesso numero d'ordine progressivo degli articoli di credito ai quali si riferiscono, ed in essi si riuniranno anche le note, richieste, ricorsi, atti di opposizione ed altri documenti di uguale natura, che dovranno essere numerati e cuciti alla coperta onde impedirne la confusione o lo smarrimento.
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