Regio decreto 2701/1865
Art. 243 — La rimessione degli atti ora accennata dovra' essere fatta con apposita nota scritta in doppio originale e ne…
Art. 243. La rimessione degli atti ora accennata dovra' essere fatta con apposita nota scritta in doppio originale e nella quale sia indicato, che viene eseguita per le provvidenze opportune onde abbia luogo l'espiazione della pena sussidiaria e si accenni la data in cui questa sarebbe prescritta. Uno degli originali della nota dovra' restituirsi al cancelliere a suo scarico munita di ricevuta colla data e firma del rappresentante il pubblico ministero o del pretore, e verra' inserta nel relativo fascicolo a senso dell'articolo 248. Gli atti accennati nel precedente articolo dovranno essere restituiti nel termine di trenta giorni, ed i cancellieri dovranno farne richiesta quando fosse trascorso inutilmente. Delle eseguite trasmissioni si dovra' fare annotazione a margine dell'articolo di credito.
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