Regio decreto 2701/1865
Art. 241 — Presentandosi dal condannato non ditenuto il decreto di grazia, il cancelliere non potra' tenerne conto per l…
Art. 241. Presentandosi dal condannato non ditenuto il decreto di grazia, il cancelliere non potra' tenerne conto per la sospensione degli atti finche' non sia giustificata l'esecuzione del prescritto dall'articolo 827 del codice di procedura penale e pagata la tassa di cui alli numeri 32 e 33 dello stato annesso alla presente tariffa. La stessa norma si osserva nei casi d'amnistia o d'indulto per cio' che si riferisce all'esecuzione delle prescrizioni contenute negli articoli 830 e 831 del codice stesso.
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