Regio decreto 2701/1865
Art. 233 — I dritti di copia dovuti al cancelliere saranno iscritti a termini del capoverso dell'articolo 219 fra i prov…
Art. 233. I dritti di copia dovuti al cancelliere saranno iscritti a termini del capoverso dell'articolo 219 fra i proventi del mese in corso, e quelli spettanti ad altri cancellieri saranno ai medesimi trasmessi nel termine di giorni quindici dalla fatta riscossione e con vaglia postale dedotta la spesa a cio' occorrente. Le bollette dell'ufficio postale e le quitanze, che dovranno essere spedite dai cancellieri e staccate dal loro registro a matrice, saranno inserte ai documenti relativi alla riscossione medesima a giustificazione del funzionario incaricato, osservando il prescritto dal successivo articolo 248.
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