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Regio decreto 2701/1865

Art. 231 — Il versamento delle somme accennate nel precedente articolo sara' accompagnato da un elenco in doppio origina…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/231parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 231. Il versamento delle somme accennate nel precedente articolo sara' accompagnato da un elenco in doppio originale conforme al modulo che sara' prescritto dal ministero delle finanze, e portante tutte le indicazioni ivi richieste. Le somme vi saranno notate separatamente per cadun debitore e distinguendo le pene pecuniarie da quanto fu pagato in anticipazione dall'erario, o e' dovuto per atti originali e per bollo; esse verranno addizionate in fin di pagina in entrambi gli originali, e vi si indichera' in tutte lettere l'ammontare complessivo del versamento fatto colla data e firma del cancelliere che lo eseguisce. Gli agenti demaniali rilascieranno ricevuta a margine o a piedi di quello dei due elenchi che verra' restituito allo stesso cancelliere a suo scarico, e nel tempo stesso indicheranno il volume, il numero d'ordine ed il foglio in cui fu eseguita l'iscrizione. Queste menzioni saranno dai cancellieri riportate a margine degli articoli di credito nel registro prescritto dall'articolo 209, indicando pure il numero d'ordine degli elenchi restituiti che dovranno conservarsi riuniti in separato fascicolo.

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