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Regio decreto 2701/1865

Art. 226 — Per guarentire alle finanze la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese che ascendano in complesso a l…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/226parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 226. Per guarentire alle finanze la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese che ascendano in complesso a lire 20 e piu', e non sieno state pagate nel termine prefisso coll'avviso di cui all'articolo 214, il cancelliere incaricato dell'esecuzione deve prendere iscrizione d'ipoteca sugli immobili del debitore tuttavolta che il valore dei beni mobili posseduti dal medesimo non sia sufficiente a far fronte alle spese dovute ed a quelle d'esecuzione, purche' pero' l'iscrizione stessa non fosse gia' stata assunta dall'autorita' giudiziaria nel corso dell'istruzione del procedimento che diede luogo alla condanna.

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