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Regio decreto 2701/1865

Art. 220 — E' vietato ai cancellieri di ricevere dai debitori somme in deposito od in acconto del loro debito o sospende…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/220parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 220. E' vietato ai cancellieri di ricevere dai debitori somme in deposito od in acconto del loro debito o sospendere gli atti esecutivi senza esservi autorizzati dal procuratore generale, o dal procuratore del Re previo concerto col direttore delle tasse e del demanio a termini degli articoli 237 e 238, eccettuato il caso che l'esazione dell'acconto sia il risultato degli atti esecutivi. I cancellieri non potranno pero' rifiutarsi di ricevere da un debitore nullatenente l'ammontare della somma da lui dovuta per multa od ammenda onde esimersi dalla pena corporale sussidiaria, anche quando l'offerta di pagamento fosse fatta da una terza persona. Quando fosse gia' stata fatta la trasmissione dei documenti al procuratore del Re od al pretore a termini dell'articolo 242 i cancellieri dovranno parimente accettare il pagamento delle somme suddette e riferirne immediatamente al procuratore generale od al procuratore del Re per gli opportuni provvedimenti.

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