Regio decreto 2701/1865
Art. 218 — Venendo fatta opposizione alle notificazioni contemplate negli articoli precedenti ed agli atti di pignoramen…
Art. 218. Venendo fatta opposizione alle notificazioni contemplate negli articoli precedenti ed agli atti di pignoramento eseguiti, i cancellieri dovranno riferirne immediatamente alle direzioni demaniali del distretto in cui hanno residenza, comunicando alle medesime i necessari documenti, ed attenderanno le istruzioni che loro saranno impartite.
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