Regio decreto 2701/1865
Art. 216 — Se gli atti di riscossione si dovranno fare da altro cancelliere per incarico del procuratore generale o del …
Art. 216. Se gli atti di riscossione si dovranno fare da altro cancelliere per incarico del procuratore generale o del procuratore del Re a termini del capoverso all'articolo 207, dovranno sempre essere a lui rimessi contemporaneamente agli atti gli stampati per gli avvisi occorrenti, le copie in forma esecutiva delle sentenze, tutte le copie occorrenti delle parcelle e la dichiarazione se fu assunta l'iscrizione ipotecaria. Tale trasmissione dovra' eseguirsi nel termine di giorni quindici ed essere accompagnata da un elenco per doppio originale, uno da ritenersi coi titoli dal cancelliere incaricato e l'altro da restituirsi immediatamente colla relativa quitanza, che dovra' essere da quest'ultimo rilasciata a scarico della cancelleria mittente, salvo il disposto dell'art. 257.
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