Regio decreto 2701/1865
Art. 206 — I cancellieri in esecuzione dell'obbligo loro imposto coll'articolo precedente dovranno percio' concorrere co…
Art. 206. I cancellieri in esecuzione dell'obbligo loro imposto coll'articolo precedente dovranno percio' concorrere cogli agenti delle finanze alla riscossione delle multe e spese di giustizia osservando le disposizioni stabilite dagli articoli seguenti. Agli agenti demaniali resta esclusivamente riservata la riscossione delle somme dovute a seguito di oblazione, di quelle dovute per multe e spese dai funzionari dell'ordine giudiziario e delle altre tutte non comprese nel precedente articolo e che per qualsiasi titolo possano essere dovute a seguito di sentenza od altrimenti in applicazione dei codici vigenti e dei regolamenti speciali, a termini della legge 26 gennaio 1865 n.° 2134. Gli stessi agenti demaniali potranno pure essere incaricati della riscossione di multe e spese portate dalle sentenze pronunciate dall'autorita' giudiziaria, quando per speciali circostanze cio' fosse riconosciuto opportuno dal procuratore generale o dal procuratore del Re o dal direttore demaniale previo concerto fra loro, ed in caso di dissenso dal ministero delle finanze.
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