Regio decreto 2701/1865
Art. 198 — Tali note saranno rese esecutorie sull'istanza dello stesso pubblico ministero con un decreto steso appie' de…
Art. 198. Tali note saranno rese esecutorie sull'istanza dello stesso pubblico ministero con un decreto steso appie' delle medesime dai presidenti dei rispettivi collegi e dai pretori, i quali dovranno fare un'esatta verificazione di ciascun dritto annotato, ridurre a giusta tassa le somme eccedenti e cancellare quelle che non fossero legalmente dovute.
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