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Regio decreto 2701/1865

Art. 198 — Tali note saranno rese esecutorie sull'istanza dello stesso pubblico ministero con un decreto steso appie' de…

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Art. 198. Tali note saranno rese esecutorie sull'istanza dello stesso pubblico ministero con un decreto steso appie' delle medesime dai presidenti dei rispettivi collegi e dai pretori, i quali dovranno fare un'esatta verificazione di ciascun dritto annotato, ridurre a giusta tassa le somme eccedenti e cancellare quelle che non fossero legalmente dovute.

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