Regio decreto 2701/1865
Art. 191 — Non ostante i sussidi accordati agli uscieri colle disposizioni contenute negli articoli precedenti, essi avr…
Art. 191. Non ostante i sussidi accordati agli uscieri colle disposizioni contenute negli articoli precedenti, essi avranno tuttavia dritto di conseguire alla fine delle cause penali le tasse loro dovute, sempreche' dai cancellieri o dagli agenti demaniali se ne possa ottenere la riscossione dai condannati o dai loro fideiussori.
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