Regio decreto 2701/1865
Art. 185 — Gli uscieri delle preture potranno richiamarsi dalla data provvidenza al procuratore del Re
Art. 185. Gli uscieri delle preture potranno richiamarsi dalla data provvidenza al procuratore del Re. Se qualcuno di essi o per cattiva condotta, o per poca diligenza, o per altra causa se ne fosse reso immeritevole potra' essere escluso dal partecipare all'indennita', ed a questo fine i pretori ed i procuratori del Re dovranno fare le opportune proposte in occasione della trasmissione degli stati trimestrali.
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