Regio decreto 2701/1865
Art. 18 — Gli onorari e le vacazioni dei medici, chirurghi, flebotomi, e delle levatrici per le operazioni che occorres…
Art. 18. Gli onorari e le vacazioni dei medici, chirurghi, flebotomi, e delle levatrici per le operazioni che occorressero a richiesta degli ufficiali di giustizia e di polizia giudiziaria nei casi previsti dal codice di procedura penale, saranno regolati come segue in ragione del comune dove hanno la loro residenza.
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